Legislazione in tempo di guerra

Di seguito riporto i tre provvedimenti riguardanti le norme che regolavano la disciplina dei cittadini in tempo di guerra, al fine di presentare una completa panoramica di quello che la Repubblica esigeva dai suoi cittadini ed a quali consapevoli rischi si prestava chiunque violasse le disposizioni vigenti (con particolare riferimento agli aiuti prestati dai sacerdoti ai partigiani o a prigionieri di guerra fuggiaschi; per cui sono spesso accusate le autorità repubblicane di arbitrario ed indiscriminato abuso di potere). Saranno poi presentate anche le sanzioni comminate per il reato di diserzione, con relative modifiche ed integrazioni, e le disposizioni per l’assistenza delle popolazioni, dei profughi e degli sfollati dalle province invase, per cui la Repubblica non cessò mai di prodigarsi, con continui stanziamenti di fondi eccezionali disposti per il Ministero dell’Interno. Di tutti questi provvedimenti, inseriamo il testo pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale d’Italia secondo la sequenza cronologica delle pubblicazioni, al fine di offrire una panoramica dell’opera legislativa della RSI ed evitare così le approssimazioni, di qualsiasi parte, circa affermazioni riguardo l’apparato legislativo repubblicano, accostato ad aggettivi parziali o incompleti. Come ultimo documento, sarà presentato anche l’unico stato di previsione di spesa del Ministero degli Esteri, per l’esercizio finanziario 1944-1945, che integra il capitolo dedicato ai rapporti internazionali della Repubblica.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1943-XXI

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 248 del 23 ottobre 1943)

Norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini

IL MINISTRO PER L’INTERNO

Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;

Visto il decreto del Duce in data 8 ottobre 1943, concernente il funzionamento degli organi di Governo;

d’intesa coi ministri per la grazia e giustizia e della difesa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque presti aiuto in qualsiasi modo a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena ove sono custoditi e chiunque presti aiuto o conceda ospitalità ad appartenenti alle forze armate nemiche allo scopo di facilitarne la fuga o occultarne la presenza è punito con la pena di morte.

Art. 2.

Chiunque si metta in contatto con internati di guerra o prigionieri civili che si trovino sotto la vigilanze delle Forza Armate dell’Asse comunicando in qualsiasi modo con essi per avere notizie o per darne è punito con la pena dell’ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni.

Art. 3.

Chiunque a mezzo della stampa pubblichi articoli o illustrazioni che comunque danneggino il prestigio delle Forze Armate dell’Asse o mirino a provocare disordine o a ostacolare le Autorità militari verrà punito con l’ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a dieci anni o la multa fino a L. 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque, al medesimo scopo, stampi o diffonda manifesti senza autorizzazione o comunque propali notizie false o tendenziose.

Art. 4.

Chiunque partecipi ad assembramenti, manifestazioni o riunioni di pubbliche o private di carattere politico che non siano state previamente autorizzate dall’autorità è punito con la reclusione fino a 10 anni.

Nei casi di particolare gravità si applica la pena dell’ergastolo.

Art. 5.

Salvo che sia intervenuta apposita autorizzazione dell’Autorità militare è vietata la detenzione di apparecchi radio trasmittenti, nonché dei relativi impianti di produzione di corrente elettrica, di batterie ed accumulatori necessari per il loro funzionamento.

La violazione di tale divieto è punita con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 20 anni.

Art. 6.

È vietata l’istruzione di radiotelegrafisti o tecnici della radio.

La violazione di tale divieto è punita con la pena di morte e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 10 anni o con la multa fino a L. 20.000.

Art. 7.

Il saccheggio in territori sgombrati dalle Forze Armate o in edifici o locali evacuati è punito con la pena di morte.

Art. 8.

Chiunque danneggi gli interessi delle Forze Armate dell’Asse, abbandonando il lavoro senza esserne autorizzato, istigando all’abbandono, impedendo ad altri di assumere il lavoro o turbandone in qualsiasi altro modo la regolarità, è punito con l’ergastolo o, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 10 anni.

Qualora il fatto rivesta carattere di particolare gravità in relazione al danno che ne è derivato, si applica la pena di morte.

Le stesse pene si applicano a coloro che violano le disposizioni impartite dall’autorità competente per il servizio del lavoro o ostacolano comunque il funzionamento degli uffici autorizzati per l’assunzione dei lavoratori.

Art. 9.

Chi non adempie si servizi, obblighi o prestazioni impostigli dall’autorità o vi adempie in maniera da renderne nulla o diminuirne l’efficacia, è punito con la reclusione fino a 10 anni o con la multa fino a L. 20.000. In caso di particolare gravità, può essere applicata la pena di morte.

Le stesse pene si applicano a chiunque impedisca altri nell’adempimento delle anzidette prestazioni.

Art. 10.

Chiunque violi le disposizioni dell’Autorità militare dell’Asse o di altra autorità competente circa le notificazioni di domicilio o le limitazioni di soggiorno, è punito con la reclusione fino a 20 anni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a L. 20.000

Art. 11.

È vietata l’accensione di fuochi all’aperto durante le ore dell’oscuramento.

Il trasgressore è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la multa fino a L. 5.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Art. 12.

È vietato prendere fotografie all’aperto senza autorizzazione del locale Comando Militare. Il trasgressore è punito con l’ergastolo. Nei casi meno gravi si applica la reclusione fino a 10 anni.

Art. 13.

Gli oggetti usati o destinati per l’esecuzione di azioni che ricadono sotto le sanzioni del presente decreto sono soggetti a confisca, anche se non appartengono al trasgressore.

Art. 14.

La cognizione dei reati preveduti dal presente decreto è devoluta ai Tribunali Militari.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle recate dal presente decreto. Il presente decreto, che entra in vigore con la pubblicazione per mezzo della stampa e la diffusione per mezzo della radio, sarà pubblica nella Gazzetta Ufficiale, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 9 ottobre 1943

Il Ministro per l’Interno: BUFFARINI

Il Ministro per la Grazia e la Giustizia: TRINGALI CASANUOVA

Il Ministro per la Difesa Nazionale: GRAZIANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 23 dicembre 1943-XXII, n. 907.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 122 del 25 maggio 1944)

Modifiche al Testo Unico delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, che approva il Testo Unico delle Leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Attesa la necessità di provvedere con maggiore efficacia alla chiamata dei cittadini per il servizio del lavoro in relazione alle particolari esigenze interessanti la difesa dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario del Partito Fascista Repubblicano e dei Ministri dell’Interno, della Giustizia, della Difesa Nazionale, dell’Agricoltura e delle Foreste e dell’Economia Corporativa;

Decreta:

Art. 1.

Al servizio del lavoro è preposto, in sostituzione agli organi indicati negli articoli 14 e seguenti del decreto 31 ottobre 1942-XXI, n. 1611, il Commissariato Nazionale del Lavoro, che si avvale della cooperazione dei Capi delle Province.

Art. 2.

Ai trasgressori delle norme che regolano il servizio del lavoro o a chi induca a trasgredire le norme medesime si applicano le disposizioni che regolano il servizio militare obbligatorio in tempo di guerra. La competenza in materia è devoluta ai tribunali militari.

Art. 3.

Il presente decreto ha valore per tutta la durata della guerra ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale 23 dicembre 1943-XXII.

MUSSOLINI

Il segretario del P.F.R.: PAVOLINI

Il Ministro dell’Interno: BUFFARINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Il Ministro della Difesa Naz.: GRAZIANI

Il Ministro per l’Agricoltura e Foreste: MORONI

Il Ministro per l’Economia Corporativa: TARCHI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 21 giugno 1944-XXII, n. 352.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 149 del 17 giugno 1944)

Norme penali sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1943, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1943 e contenente norme penali di guerra relative alla disciplina dei cittadini;

Ritenuta la necessità di chiarire e modificare le dette norme;

Su proposta del Ministro della Giustizia, d’intesa coi Ministri dell’Interno e delle Forza Armate;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque tiene intelligenza con prigionieri di guerra o con internati civili, onde facilitarne la fuga dai luoghi ove sono sottoposti alla vigilanza delle autorità, è punito con la morte.

Se tiene intelligenza con i detti prigionieri o internati, allo scopo di averne o dar notizie, senza il permesso dell’autorità, è punito con l’ergastolo.

Art. 2.

È punito con l’ergastolo chi, essendo sottoposto alla vigilanza dell’autorità quale internato civile in campi di concentramento o altrove, si sottrae alla detta vigilanza. Alla stessa pena soggiace chi volontariamente si sottrae all’esecuzione dell’ordine di internamento.

Art. 3.

Chi concede ospitalità o presta comunque aiuto a prigionieri di guerra evasi dai campi di concentramento o dai luoghi di pena, ovvero ad appartenenti alle forze armate nemiche, allo scopo di facilitarne la fuga o di occultarne la presenza, è punito con la morte.

Art. 4.

Chi concede ospitalità alle persone indicate nell’articolo 2 o in qualsiasi altro modo le aiuta ad eludere le investigazioni delle autorità e sottrarsi alle ricerche di questa è punito con l’ergastolo.

Art. 5.

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, avendo notizia della presenza di prigionieri di guerra o di internati civili evasi, ovvero di internati civili sottrattisi all’esecuzione dell’ordine di internamento o di appartenenti alle forze armate nemiche, non ne fa immediatamente denuncia alla più vicina autorità è punito con la reclusione fino a venti anni.

Art. 6.

La devastazione ed il saccheggio previsti dall’articolo 419 del codice penale sono puniti con la morte.

Art. 7.

Costituisce disfattismo politico, punito con la morte, giusta l’articolo 2 lettera b del decreto legislativo 3 dicembre 1943 n. 794 in relazione all’articolo 265 del codice penale, il fatto di chi a mezzo della stampa pubblichi articoli o illustrazioni che mirino a provocare disordini o ad ostacolare l’opera dell’autorità, nonché il fatto di chi al medesimo scopo stampa o diffonda manifesti senza autorizzazione.

Art. 8.

Per i delitti previsti dagli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508 del codice penale è stabilita la pena detentiva fino a venti anni, in aggiunta alla eventuale pena pecuniaria già prevista. Per i capi, promotori ed organizzatori, la pena per i suddetti delitti è quella della morte.

Art. 9.

È punito con la reclusione fino a venti anni chi, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, danneggi gli interessi della Nazione in guerra, abbandonando il lavoro senza esserne autorizzato, violando le disposizioni impartite dall’autorità per il servizio del lavoro, non adempiendo ai sevizi, obblighi e prestazioni impostigli dall’autorità o adempiendovi in modo da renderne nulla o diminuirne l’efficacia.

È punito con la morte chi impedisce ad altri di assumere il lavoro, o istiga ad abbandonare il lavoro, a non adempiere ai servizi, obblighi o prestazioni imposte dall’autorità ovvero ad adempiervi in modo da renderne nulla o diminuirne l’efficacia.

Art. 10.

Chi viola il decreto impartito dall’autorità politica          o militare di detenere armi o munizioni o di portarle fuori della propria abitazione e delle appartenenze di essa è punito con la morte.

Art. 11.

È vietato detenere senza autorizzazione apparecchi radiotrasmittenti, nonché impianti di produzione di corrente elettrica, batterie ed accumulatori necessari per il funzionamento dei detti apparecchi; chi viola tale divieto è punito con la morte.

È punito con l’ergastolo chi, fuori delle scuole legalmente organizzate, dà o riceve istruzione di radiotelegrafista o di tecnico della radio.

Art. 12.

È vietato prendere fotografie all’aperto senza autorizzazione ed è altresì vietata, durante le ore di oscuramento, l’accensione di fuochi all’aperto.

Il trasgressore è punito con la reclusione fino a venti anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 13.

Chiunque si fa promotore o fa parte di assembramenti o riunione pubbliche o private di carattere politico, non previamente consentite dall’autorità, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a dieci anni.

Art. 14.

Chiunque viola le disposizioni dell’autorità circa le notificazioni di domicilio o le limitazioni di soggiorno è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino a dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a lire duemila.

Art. 15.

Le pene della morte e dell’ergastolo comminate dal presente decreto sono sostituite con la reclusione, quando, per la natura o la specie dei mezzi, per le modalità o circostanze dell’azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, i fatti risultino di lieve entità.

Art. 16.

Le cose che servirono o furono destinate a commettere alcuno dei reati preveduti dal presente decreto sono soggette a confisca, anche se appartengono a persona estranea al reato.

Art. 17.

La competenza per i reati di cui agli articoli 13 e 14 del presente decreto spetta all’autorità giudiziaria ordinaria, che procede per giudizio direttissimo.

Per quelli preveduti negli altri articoli la competenza spetta al tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 18.

Il decreto ministeriale 9 ottobre 1943 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre è abrogato e sono pure abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, addì 21 giugno 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Il Ministro per l’Interno: BUFFARINI

Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 febbraio 1944-XXII, n. 30

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 42 del 21 febbraio 1944)

Pena capitale a carico di disertori o renitenti di leva.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

E CAPO DEL GOVERNO

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Gli iscritti di leva arruolati ed i militari in congedo che, durante lo stato di guerra e senza giustificato motivo, non si presenteranno alle armi nei tre giorni successivi a quella prefisso, saranno considerati disertori di fronte al nemico, ai sensi dell’articolo 144 C. P. e puniti con la morte mediante fucilazione al petto.

Art. 2.

La stessa pena verrà applicata anche ai militari delle classi 1923-1924-1925, che non hanno risposto alla recente chiamata o che, dopo aver risposto, si sono allontanati arbitrariamente dal reparto

Art. 3.

I militari di cui all’articolo precedente andranno tuttavia esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale se regolarizzeranno la loro posizione presentandosi alle armi entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data del presente decreto.

Art. 4.

La stessa pena sarà applicata ai militari che essendo in servizio alle armi si allontaneranno senza autorizzazione dal reparto, restando assenti per tre giorni, nonché ai militari che essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assenti non si presenteranno senza giusto motivo nei cinque giorni a quello prefissato.

Art. 5.

La pena di morte inflitta per i reati di cui agli articoli precedenti deve essere eseguita, se possibile, nel luogo stesso della cattura del disertore o nella località della sua abituale dimora.

Art. 6.

La competenza a conoscere dei reati di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto spetta ai Tribunali militari.

Art. 7.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto col presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 18 febbraio 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 11 marzo 1944-XXII, n. 386

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 148 del 26 giugno 1944)

Provvidenze a favore dei disertori e dei renitenti presentatisi volontariamente o arrestati o condannati prima del 9 marzo 1944-XXII

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1944-XXII, n. 30, che commina la pena capitale a carico di disertori o di renitenti di leva;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, d’intesa col Ministro della Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I mancanti alla chiamata ed i disertori, qualunque sia la classe di appartenenza, che, all’infuori dell’ipotesi di essersi presentati alle armi prima del 9 marzo 1944-XXII, sono esenti da pena.

I procedimenti penali per detti reati, eventualmente in corso a loro carico presso i Tribunali Militari, sono archiviati, a norma di legge.

Art. 2.

I mancanti alla chiamata ed i disertori, qualunque sia la classe di appartenenza, che, all’infuori dell’ipotesi di cui all’articolo precedente, sono stati tratti in arresto prima del 9 marzo 1944-XXII, possono beneficiare di eguale esenzione di pena presentando domanda di arruolamento volontario.

La domanda di arruolamento volontario, qualora sia già in corso procedimento penale, deve essere presentata al Procuratore militare di Stato competente, il quale provvede per l’archiviazione, a norma di legge.

Art. 3.

I condannati a pena non differita, per reato di diserzione o di mancanza alla chiamata commesso anteriormente al alla data del 9 marzo 1944-XXII, qualunque sia la classe di appartenenza, possono ottenere il differimento della pena, presentando domanda di arruolamento volontario.

La domanda di arruolamento volontario, corredata dal parere del comandante del carcere, deve essere trasmessa al Procuratore Militare competente, il quale provvede per il differimento.

Art. 4.

Il reato di cui all’articolo precedente è estinto se il condannato, dopo ottenuto il beneficio del differimento ha conservato ottima condotta per un periodo di almeno sei mesi. In tal caso non ha luogo l’esecuzione della pena e cessano tutti gli effetti penali della condanna.

Art. 5.

Il procuratore militare di Stato, ricevuta la domanda di arruolamento volontario, provvede per l’eventuale archiviazione del provvedimento o per la concessione del differimento dell’esecuzione della pena, a norma degli articoli precedenti, e richiede il Comando Militare Provinciale competente per la designazione del reparto al quale avviare il militare interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 11 marzo 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1944-XXII, n. 145

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 97 del 25 aprile 1944)

Sanzioni penali a carico di militari o civili unitisi alle bande operanti in danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

E CAPO DEL GOVERNO

Visti i codici penali militari di pace e di guerra e il codice penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto col Ministro della Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I militari di qualsiasi grado, classe o categoria ed i non militari, che, prima o dopo l’8 settembre 1943-XXI, hanno abbandonato il reparto o l’abitazione per unirsi alle bande operanti in  danno delle organizzazioni militari o civili dello Stato, sono puniti, per il fatto stesso di tale partecipazione, con la pena di morte mediante fucilazione alla schiena.

Alla stessa pena è soggetto chiunque, all’infuori di una vera e propria partecipazione materiale all’attività delle bande, esplica un’azione diretta ad agevolare l’opera della banda stessa.

Coloro che cono sorpresi con le armi in mano sono immediatamente fucilati sul luogo stesso della cattura, senza bisogno di alcun giudizio.

Art. 2.

Chiunque da rifugio, fornisce vitto o presta comunque assistenza a talune delle persone indicate nell’articolo precedente è punito con la pena di morte mediante fucilazione alla schiena.

La pena può tuttavia essere diminuita fino ad un minimo di quindici mesi di reclusione quando si tratti di rifugio, vitto o assistenza prestati in favore di un prossimo congiunto, a norma dell’articolo 307 del codice penale.

Art. 3.

I colpevoli di alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti che si costituiscano volontariamente entro il termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto andranno esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale.

Art. 4.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti e l’esecuzione sommaria prevista dal terzo comma dell’articolo 1 importano di diritto la confisca di tutti i beni mobili ed immobili appartenenti al colpevole.

Art. 5.

La cognizione dei delitti previsti dal presente decreto spetta ai Tribunali Militari, i quali giudicano osservando le nrome stabilite dalla legge per i Tribunali militari straordinari di guerra. Si applicano le norme predette anche per quanto attiene alla non impugnabilità dei giudicati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 1944-XXII, n. 146

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 97 del 25 aprile 1944)

Sanzioni di carattere economico-sociale ad integrazione delle disposizioni penali di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 1944-XXII, n. 30

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

E CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1944-XXII, n. 30, che commina la pena capitale ai renitenti di leva ed ai disertori in tempo di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Forze Armate, di concerto coi Ministri dell’Interno e della Giustizia;

Art. 1.

Decorsi tre mesi dalla data di latitanza, accertata nei modi di legge dalla Procure militari di Stato competenti per il relativo procedimento, i beni mobili ed immobili, i crediti ed ogni altra attività di proprietà del disertore o del mancante alla chiamata sono confiscati a favore dello Stato, il quale ne dispone a beneficio delle persone, delle famiglie, degli enti danneggiati dall’attività delittuosa dei ribelli.

Le norme di attuazione relative saranno fissate con separato decreto.

Decreta:

Art. 2.

Il provvedimento di confisca è emanato dal Procuratore militare di Stato competente, previo accertamento delle varie attività esistenti a nome del latitante, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia.

Per gli accertamenti in parola i Procuratori militari possono chiedere notizia a tutte le autorità statali, nonché ai notai ed a chiunque altro risulti in condizione di poter fornire elementi utili al riguardo.

Le eventuali copie di documenti o di atti che risultino necessarie ai fini del detto accertamento debbono essere rilasciate in via di urgenza e con esenzione dal pagamento di qualunque diritto o tassa.

Art. 3.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto si intendono senz’altro vincolati, ope legis, a sequestro i beni indicati nell’articolo 1, e l’autorità giudiziaria militare, competente per il procedimento penale, può, ove ne sia il caso, provvedere alle misure conservative che si rendano necessarie per la tutela dei beni medesimi.

Art. 4.

Dalla stessa data chiunque sia richiesto della sua opera professionale o mneo per l’alienazione di attività appartenenti a giovani di classi chiamate o richiamate alle armi o comunque per il compimento di operazioni riguardanti gli stessi beni, deve esigere preventivamente la presentazione di un documento rilasciato dalle competenti autorità  militari comprovante la legittimità dell’assenza dal servizio alle armi.

Art. 5.

Gli uffici annonari comunali non possono concedere il rilascio o la rinnovazione di tessere al nome di persone appartenenti alle classi chiamate o richiamate alle armi, se non dietro presentazione dei documenti indicati nell’articolo precedente.

Art. 6.

Ogni violazione agli obblighi previsti dal secondo e terzo comma dell’articolo 2 ed ai divieti contenuti negli articoli successivi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punita con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 18 aprile 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI

Il Ministro dell’Interno: BUFFARINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 14 giugno 1944-XXII, n. 393

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 158 del 8 luglio 1944)

Disciplina del reato di diserzione in tempo di guerra

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Forze Armate, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il militare che, in tempo di guerra, essendo in servizio alle armi, si allontana senza autorizzazione e senza giustificazione dal reparto nel quale è incorporato, risultando mancante ai due appelli giornalieri di controllo, è punito con la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

La stessa pena è inflitta al militare, mancante anche ad uno solo degli appelli giornalieri, quando il comandante del corpo da cui dipende il militare assente, ricorrendo particolari circostanze, lo dichiari disertori immediato.

Art. 2.

È considerato immediatamente disertore ed è punito con la pena di morte mediante fucilazione al petto, il militare che, in tempo di guerra, destinato ad un copro di spedizione o di operazione, oppure appartenente all’equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, si trovi assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell’aeromobile, senza autorizzazione e senza giustificato motivo.

Art. 3.

La pena prevista dall’articolo 1 può essere diminuita se il colpevole si costituisce prima che siano trascorsi tre giorni di assenza.

Art. 4.

I tribunali militari chiamati a conoscere i reati previsti dal presente decreto, giudicheranno osservando le norme dei tribunali militari straordinari di guerra anche per quanto si attiene alla non impugnabilità dei giudicati.

Art. 5.

È abrogata ogni altra disposizione che sia in contrasto o incompatibile con il presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti. Esso entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 14 giugno 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Forze Armate: GRAZIANI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 19 giugno 1944-XXII, n. 299

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 143)

Esenzione da pena ai non iscritti al P.N.F. colpevoli dei reati di cui all’art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1943-XXII.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visto il decreto legislativo 11 novembre 1943-XXII sull’istituzione dei tribunali provinciali straordinari; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 269 del 18 novembre 1943-XXII;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 1944-XXII, n. 6 sull’istituzione del consiglio di revisione delle sentenze dei tribunali provinciali straordinari;

Su proposta del Ministro della Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

I non iscritti al P.N.F. alla data del 25 luglio 1943-XXI, che si siano resi colpevoli di alcuno dei reati previsti dall’articolo 1 lett. b) e c) del decreto legislativo 11 novembre 1943-XXII pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia n. 269 del 18 novembre 1943-XXII, sono esenti da pena.

Se vi è stata condanna, ne cessano l’azione e gli effetti penali.

Qualora i reati di cui al precedente comma siano connessi con altri, l’esecuzione da pena non si estende a questi.

Art. 2.

L’applicazine delle disposizioni di cui al precedente articolo è devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvede d’ufficio. I tribunali provinciali straordinari comunicano al Procuratore di Stato competente per territorio gli atti dei procedimenti sia in corso d’istruzione, ovvero in attesa o in corso di giudizio, sia definiti con sentenza di condanna, relativi alle persone indicate nel precedente articolo. Allo stesso modo provvede il Consiglio di revisione di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 1944-XXII, n. 6.

Art. 3.

Nel caso che ai reati di cui all’articolo 1 siano connessi altri di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, questa procede all’istruzione e al giudizio, in deroga alla norma dell’articolo 9 del decreto legislativo 22 gennaio 1944-XXII, n. 6.

Qualora per tali reati sia stata già pronunciata sentenza da parte del tribunale provinciale straordinario e sia pendente il giudizio di revisione, questo giudizio non ha più corso. In sua vece l’autorità giudiziaria ordinaria provvede in camera di consiglio all’esame degli atti del procedimento e, se ritiene in tutto o in parte giustificata l’istanza di revisione, ordina il rinnovamento del giudizio avanti a sé; altrimenti respinge l’istanza, ordinando l’esecuzione della sentenza.

I provvedimenti pronunciati ai sensi del precedente comma dall’autorità giudiziario ordinaria, sia in camera di consiglio sia in giudizio, non sono soggetti ad impugnazione.

Art. 4.

Il Ministro della Giustizia emanerà le norme per l’esecuzione di questo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia e, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti; entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 19 giugno 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 luglio 1944-XXII, n. 406

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 164 del 15 luglio 1944)

Aggravamento di pene per i delitti di furto e ricettazione in danno delle Forze Armate nazionali ed alleate

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;

Su proposta del Ministro della Giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Costituisce circostanza aggravante del delitto di furto preveduto dall’articolo 624 C. P. l’aver commesso il fatto su cose appartenenti alle forze armate nazionali od alleate: la pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila. Se la circostanza aggravante di cui al precedente comma concorre con una o più di quelle indicate negli articoli 625 e 626 C. P., si applica la pena di cui all’ultimo comma dell’articolo 625 C. P.

Art. 2.

Il delitto di ricettazione, preveduto dall’articolo 648 C. P. è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire mille a lire ventimila, quando riguarda cose appartenenti alle forze armate nazionali od alleate.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione e fino al giorno della cessazione dell’attuale stato di guerra, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, addì4 luglio 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO DEL DUCE 18 gennaio 1944-XXII, n. 8

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia del 1 febbraio 1944)

Proscioglimento dal giuramento di fedeltà prestato al re dai dipendenti delle amministrazioni civili dello Stato all’atto della loro assunzione in servizio.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

CAPO DEL GOVERNO

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I dipendenti delle Amministrazioni Civili dello Stato sono prosciolti dal giuramento di fedeltà prestato al re al momento della loro assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale addì 18 gennaio 1944 XXII

MUSSOLINI

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