E.N.A.P.I.

DECRETO DEL DUCE DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 20 Novembre 1943-XXII, n. 798

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 302, il 29 dicembre 1943)

Istituzione dell’Ente Nazionale per l’assistenza e la tutela degli interessi delle Province invase.

IL DUCE

DELLO STATO NAZIONALE REPUBBLICANO D’ITALIA

CAPO DEL GOVERNO

Considerata la situazione in cui si trovano i cittadini profughi dalle terre invase dal nemico;

Ritenuto necessario assistere e tutelare i predetti cittadini e tener presenti nello Stato Fascista Repubblicano le aspirazioni, i problemi, gli interessi di quelle popolazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

È istituito alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ente Nazionale per l’Assistenza e la tutela degli interessi delle province invase, con personalità giuridica propria.

Art. 2.

L’Ente è presieduto da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al IV, scelto su designazione del Ministero dell’Interno, nominato con decreto del Duce Capo del Governo.

Sono compiti dell’Ente:

a)      Dare assistenza ai profughi sfollati, i quali si trovino in condizioni di disagio in dipendenza delle contingenze belliche.

b)      Rappresentare, durante l’occupazione, gli interessi delle terre invase, impostandone i problemi nel programma dello Stato Fascista Repubblicano.

c)      Sviluppare i contatti fra i cittadini profughi o nativi nelle regioni invase comunque residenti in altre provincie per cementarne ed alimentarne i vincoli nel quadro del comune amor di Patria.

d)      Stabilire il collegamento con le famiglie rimaste nei territori invasi attraverso trasmissioni di notizie, informazioni e quanto all’uopo possa occorrere.

Art. 3.

Sono organi dell’Ente:

-          La Presidenza

-          La Commissione Nazionale

-          Le sezioni

-          La Direzione Generale

-          Le Commissioni Provinciali

-          Il Collegio dei Revisori

Art. 4.

La Commissione Nazionale è composta dai Presidenti di Sezione di cui al successivo articolo 5. Ne fa parte anche il Direttore Generale in veste di Segretario.

Essa ha il compito di indirizzare e coordinare tutte le attività dell’Ente, nonché di deliberare i bilanci dell’Ente medesimo.

Art. 5.

L’attività dell’Ente viene esercitata attraverso le seguenti Sezioni:

-          La sezione Sardegna

-          La sezione Sicilia

-          La sezione Corsica

-          La sezione Calabria

-          La sezione Lucania

-          La Sezione Puglie

-          La sezione Campania

Esse hanno il compito di curare l’attuazione delle finalità di cui l’art. 2, relativamente a ciascuna regione.

Sono rette da Commissioni composte di un Presidente e di quattro membri scelti fra gli esponenti delle rispettive regioni e nominati dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al Presidente Nazionale, ai Presidenti regionali ed ai componenti le Commissioni non compete alcuna speciale retribuzione.

Art. 6.

Il Direttore Generale è nominato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, d’intesa col segretario del P.F.R., del Ministro dell’Interno e di quello delle Finanze.

Egli ha la direzione e la responsabilità del funzionamento dell’Ente del cui andamento risponde al Presidente.

Art. 7.

Le Commissioni Provinciali hanno sede presso i Capi delle Provincie e sono organi esclusivi dell’Ente, in nome del quale assumono quelle iniziative che riterranno localmente utili entro i limiti di spesa assegnati in conformità delle direttive generali di un rappresentante per ogni regione invasa fra cui sarà scelto un Presidente.

I componenti delle Commissioni Provinciali sono nominati dal Presidente dell’Ente su designazione dei Capi delle Province.

Art. 8.

Il patrimonio dell’Ente è costituito da un fondo di lire dieci milioni erogato dallo Stato oltre che da eventuali lasciti e donazioni.

Al funzionamento dell’Ente si provvede con le rendite patrimoniali, con l’assegnazione annua da parte dello Stato di lire cinquanta milioni e con eventuali contributi di Enti privati.

Il Ministero delle Finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il controllo sulla gestione dell’Ente è esercitato da un Collegio di tre Revisori, nominati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Finanze e dalla Corte dei Conti.

Art. 10.

L’esercizio finanziario dell’Ente ricorre dal 1 luglio al 30 giugno dell’anno successivo.

I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono approvati con decreto del Duce Capo del Governo, sentito il Ministro per le Finanze.

Il bilancio preventivo è presentato, entro tre mesi dall’inizio dell’esercizio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il conto consuntivo entro il trimestre successivo alla chiusura dell’esercizio.

Art. 11.

Un apposito Regolamento, da approvarsi con decreto del Duce Capo del Governo, sentito il Ministro delle Finanze, conterrà le disposizioni per il funzionamento dell’Ente.

Art. 12.

L’Ente assume la gestione delle disponibilità comunque raccolte dai Comitati sorti per l’assistenza ai profughi e per analoghe attività.

Art. 13.

È abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile col presente decreto che ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei Conti ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti.

Addì, 20 novembre 1943 XXII

MUSSOLINI

Visto Il Guardasigilli: PISENTI.

Registrato dalla Corte dei Conti addì 27 novembre 1943-XXII.

Atti di Governo Registro 1 Foglio 7

DECRETO INTERMINISTERIALE 20 aprile 1944-XXII, n. 335

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia n. 148 del 26 giugno 1944)

Norme relative ai bilanci e alla gestione delle imprese aventi sede o beni nel territorio occupato dal nemico, nonché norme sulla gestione delle altre imprese.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Ritenuta l’opportunità di emanare urgenti provvedimenti per il funzionamento delle imprese che hanno sede o svolgono attività nel territorio occupato dal nemico ed, in genere, sul funzionamento delle imprese in relazione alle attuali circostanze;

Visto il decreto del Duce in data 8 ottobre 1943-XXI, riguardante la sfera di competenza e il funzionamento degli organi di Governo;

Di intesa con il Ministero dell’Economia Corporativa e con il Ministero per le Finanze;

Decreta:

Art. 1.

(Compilazione del bilancio)

Le persone o gli enti obbligati alla compilazione del bilancio, qualora svolgano la loro attività esclusivamente nel territorio occupato dal nemico, ma abbiano la propria sede legale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in territorio non occupato, sono dispensate dal redigere il bilancio fino a quando non abbiano elementi certi. Devono, però, compilare una situazione contabile provvisoria da depositare nei modi e termini stabiliti dal bilancio.

Le persone o gli enti suddetti, qualora svolgano la loro attività anche fuori del territorio occupato dal nemico, comprendono nel bilancio i risultati contabili provvisori relativi ai beni e alla gestione in tale territorio, fino a quando non abbiano elementi certi di valutazione.

I beni posti nel territorio occupato dal nemico, sebbene non ne sia accertata l’attuale consistenza, possono essere compresi nell’attivo facendosene distinta menzione, per il valore registrato dell’ultimo bilancio, al netto delle ordinarie quote di deperimento e di consumo e tenuto conto dei movimenti avvenuti in seguito di cui si abbia documentazione.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle società aventi sede legale nel territorio occupato da nemico qualora tengano le assemblee a termini del successivo articolo 4.

Art. 2.

(Vidimazione dei libri obbligatori)

Le persone residenti nel territorio occupato dal nemico e gli enti che ivi hanno sede legale, ai quali sono applicabili le norme sui libri obbligatori, possono richiederne la vidimazione al Tribunale nella cui circoscrizione hanno sede secondaria, con rappresentanza stabile, o, in difetto, al Tribunale di Milano.

Art. 3.

(Deposito, pubblicazione e trascrizione di atti)

Le persone residenti nel territorio occupato dal nemico e gli enti che ivi hanno sede legale, possono depositare ed effettuare le relative iscrizioni e pubblicazioni presso il Tribunale nella cui circoscrizione hanno una sede secondaria, con rappresentanza stabile, o, in difetto, presso il Tribunale di Milano.

Art. 4.

(Convocazione delle assemblee)

Il Presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione esiste una sede secondaria, con rappresentanza stabile, di un ente o di una società avente sede legale nel territorio occupato dal nemico o, in mancanza, il Presidente del Tribunale di Milano può autorizzare la convocazione delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni del codice civile e dell’atto costitutivo, su richiesta motivata degli organi sociali, che secondo l’atto costitutivo hanno facoltà di convocare le assemblee, ovvero, se si tratta di prendere urgenti deliberazioni, su richiesta motivata di un gruppo di soci rappresentante almeno un quinto del capitale sociale. L’assemblea è tenuta nel luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Gli enti e le società che, per circostanze dipendenti dallo stato di guerra, abbiano trasferito l’amministrazione centrale in località diversa da quella ove hanno sede legale, sono autorizzati a convocare le assemblee nella nuova sede che è a tutti gli effetti sostituita alla precedente.

Se gli organi sociali mancano si provvede alla loro ricostituzione ai sensi del successivo articolo 5.

Se manca pure il collegio sindacale l’assemblea è ordinata dal Presidente del Tribunale competente ai sensi della prima parte del presente articoli, su semplice ricorso di uno o più soci.

È in facoltà del Presidente del Tribunale competente di esonerare dalle particolari forme di pubblicità dell’avvenimento di convocazione dell’assemblea, richieste dall’atto costitutivo, qualora, per effetto delle condizioni create dalla guerra, non ne riesca possibile l’osservanza. In tale caso il Presidente del Tribunale stabilirà il modo con cui l’avviso di convocazione dell’assemblea dovrà essere reso pubblico.

Art. 5.

(Sostituzione degli amministratori)

Negli enti e nelle società per azioni, in accomandita per azioni a responsabilità limitata, cooperative e mutue assicuratrici, se per lo stato di guerra sono impediti, dall’esercizio delle loro funzioni, tanti membri del consiglio di amministrazione, che non superino la metà dei suoi componenti, le deliberazioni sono valide quando siano prese col voto favorevole di due terzi dei membri non impediti, anche se la legge e lo statuto impongono una diversa maggioranza.

Se l’impedimento riguarda più della metà degli amministratori, si applicano le disposizioni dell’articolo 2386, secondo, terzo e quarto comma del codice civile.

Art. 6.

(Sostituzione dei sindaci)

La disposizione dell’articolo 2401 del codice civile si applica anche nel caso di impedimento di uno o più sindaci ad esercitare le loro funzioni per cause dipendenti dallo stato di guerra.

Art. 7.

(Decadenza del mandato dei liquidatori)

I liquidatori delle società commerciali che, per lo stato di guerra siano impediti ad esercitare le loro funzioni, decadono dal mandato.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

Gli enti tenuti alla compilazione dei bilanci riflettenti attività svolta, anche in parte, nel territorio occupato dal nemico, debbono procedere entro quattro mesi dalla data dell’entrata in vigore del presente decreto alla redazione ed al deposito dei bilanci stessi per gli esercizi chiusi prima di detta data.

Entro il termine sopra indicato gli altri imprenditori debbono richiedere la vidimazione di cui all’articolo 2217, ultimo comma, del codice civile.

Nello stesso termine, le persone residenti nel territorio occupato dal nemico e gli enti che ivi hanno la sede legale, possono depositare presso il Tribunale competente a norma dell’articolo 3 gli atti compiuti anteriormente all’entrata in vigore del prescritto decreto.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

Il presente decreto, che sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, munito del sigillo dello Stato, inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Addì 20 aprile 1944-XXII

Il Ministro della Giustizia: PISENTI

Il Ministro dell’Economia Corporativa: TARCHI

Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 20 giugno 1944-XXII

Atti ministeriali di Governo, Registro 3, foglio 98.


Il successivo decreto emanato in materia, il 26 maggio 1944, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia n. 220 riguarda i profughi dalle colonie d’Africa e pertanto non lo riportiamo.

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 15 giugno 1944-XXII, n. 519.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 205 del 2 settembre 1944)

Norme integrative del decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798 istitutivo dell’Ente Nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII n. 798 che istituisce l’Ente Nazionale per l’Assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase;

Sentito il Commissario Nazionale del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D’intesa col Ministro delle Finanze;

Decreta:

L’Ente e i suoi compiti

Art. 1.

L’Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico; ha la sua sede ed il suo domicilio legale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

L’assistenza ai profughi sfollati, di cui al successivo articolo 24 i quali si trovano in condizioni di disagio in dipendenza delle contingenze belliche è, per quanto possibile, totalitaria. Essa deve esplicarsi oltre che in aiuti materiali ai profughi, nell’impiego dei profughi stessi in attività produttive. L’assistenza generica ha carattere alimentare, di vestiario o di alloggio, sanitaria, di avviamento al lavoro, sociale, legale.

Art. 3.

Per rappresentare al Governo ed alla Pubblica Amministrazione gli interessi delle terre invase l’Ente, nel programma della Repubblica Sociale Italiana, ne imposta e studia i problemi diretti a conseguirne il massimo potenziamento economico agricolo industriale e commerciale.

Art. 4.

L’Ente provvede a sviluppare i contatti fra i profughi e i corregionali abitualmente residenti nelle terre invase, con conferenze, manifestazioni culturali, artistiche e sportive, con mostre, con ricerche storiche e letterarie relative alle terre invase con eventuale istituzioni di ritrovi dopolavoristici.

Art. 5.

Al collegamento dei profughi con le famiglie rimaste nelle terre invase, l’Ente provvede, con la trasmissione di radio messaggi, con l’inoltro alla Croce Rossa di messaggi scritti, con conversazioni radio e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Art. 6.

Il Presidente provvede:

a)      perché siano assolti i compiti demandati dall’Ente e perché siano attuate le deliberazioni della Commissione Nazionale e delle Commissioni di Sezione;

b)      a sottoporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo alla deliberazione della Commissione Nazionale e quindi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la loro approvazione da parte del Duce Capo del Governo a norma dell’articolo 10 del decreto istitutivo dell’Ente;

c)      a nominare, su proposta del Direttore Generale, il personale dell’Ente;

d)      a richiedere il distacco di funzionari dalla Amministrazioni dello Stato, o da Enti Parastatali e Sindacali;

e)      previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al licenziamento di tutto il personale, direttamente o su proposta del Direttore Generale;

f)       a firmare i mandati di pagamento

Ha la rappresentanza legale dell’Ente, firma in suo nome: per quanto riguardo gli atti ed i documenti che importano impegni per l’Ente, può delegare il Direttore Generale: può stare in giudizio.

Art. 7.

La Commissione Nazionale presieduta dal Presidente dell’Ente, delibera su tutti gli affari che riguardano l’Ente, funziona quale Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Funziona da segretario della Commissione Nazionale, il Direttore Generale che assiste, con voto consultivo, riguardo alle sedute, e di queste redige e conserva i verbali che debbono essere di volta in volta vistati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Le Sezioni, a mezzo delle rispettive Commissioni preparano ciascuna i piani di attività per l’esame e la soluzione dei problemi interessanti la propria regione, da proporsi, tramite la Presidenza dell’Ente delle deliberazioni della Commissione Nazionale. In ciascuna Commissione funziona da Segretario uno dei Capi degli Uffici dell’Ente, che viene designato dal Direttore Generale.

Art. 9.

La Commissione Nazionale e le Commissioni di Sezione possono avvalersi, per l’assolvimento dei compiti di loro competenza, di Comitati tecnici.

Art. 10.

Le modalità di convocazione e quelle per la validità delle deliberazioni della Commissione Nazionale, questa anche in sede di Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni di Sezione e delle Commissioni Provinciali, saranno stabilite dalla Commissione Nazionale, nella sua prima seduta, in base alle disposizioni legislative ed alle consuetudini vigenti in materia.

Art. 11.

Il Direttore Generale è alle dipendenze del Presidente Nazionale:

a)            indirizza e coordina in base alle direttive del Presidente Nazionale, le attività delle Sezioni;

b)            è il Capo degli Uffici del personale dell’Ente;

c)            controlla su incarico del Presidente dell’Ente il funzionamento delle Commissioni Provinciali;

d)            adotta a carico del personale dell’Ente i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

e)            firma gli ordini di incasso, nonché i mandati di pagamento nei limiti di somme non inferiori a quelle stabilite dal Consiglio di Amministrazione e controfirmati dal Capo Ufficio Amministrazione ed Economato dell’Ente;

f)             controfirma assieme al Capo Ufficio Amministrazione ed Economato dell’Ente i mandati di pagamento per somme superiori, da firmarsi dal Presidente.

Art. 12.

Le Commissioni Provinciali hanno il compito di vigilare che gli uffici periferici attuino le deliberazioni prese dagli organi nazionali dell’Ente circa l’assistenza e la tutela dei profughi, ed a loro comunicate dalla Direzione Generale.

A mezzo di tali Uffici inoltre: provvedono al completo censimento dei profughi, distinto per provincia di provenienza; prestano alla Direzione Generale dell’Ente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della propria gestione. Il Presidente vigila e controlla il personale delle Sezioni e il Capo Ufficio che è responsabile della disciplina e del rendimento del personale degli uffici periferici.

Art. 13.

Gli Enti e gli Istituti di Pubblica Assistenza e beneficenza della Provincia devono estendere la loro azione ai profughi indigenti, dietro richiesta delle Commissioni Provinciali.

Gli Uffici ed il loro funzionamento

Art. 14.

L’Ente funziona mediante Uffici Centrali, Provinciali od Interprovinciali.

Art. 15.

Ciascun Ufficio Centrale e periferico dell’Ente ha normalmente 4 impiegati, di cui due di concetto e due d’ordine.

Art. 16.

La Presidenza dell’Ente ha un Ufficio Segreteria.

Ciascuna Commissione di Sezione ha un Ufficio Segreteria per l’attuazione dei compiti previsti dal precedente articolo 8.

Art. 17.

La Direzione Generale ha un  Ufficio Segreteria e Personale, un Ufficio Amministrazione e Economato, un Ufficio Stampa, Propaganda e studi relativi ai problemi interessanti i profughi e le terre invase. Gli Uffici periferici sono costituiti da un Ufficio Assistenza e da un Ufficio Amministrazione ed Economato, il numero di impiegati per questi Uffici può essere superiore, su proposta del Presidente della Commissione Provinciale, e su autorizzazione del Direttore Generale, a quello previsto dal precedente articolo 15.

Il servizio di Cassa è disimpegnato, tanto la Direzione Generale quanto per gli Uffici periferici da un Istituto di diritto pubblico o di interesse nazionale.

Art. 18.

Tanto gli Uffici centrali che periferici, funzionano o con personale volontario o con personale distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti Parastatali Sindacali ed Assistenziali. Solo in casi eccezionali, può essere assunto personale stipendiato: tale assunzione, pertanto, per gli Uffici periferici deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente dell’Ente

Il personale e l’organico

Art. 19.

L’organico, le qualifiche, i titoli di studio, i gradi del personale assunto eccezionalmente secondo il disposto del precedente articolo 18 ed i rispettivi trattamenti economici sono stabiliti nella tabella A annessa al presente decreto.

I gradi ed il trattamento economico del personale sono equiparati a quelli degli impiegati statali; la misura dell’indennità di missione è fissata nell’annessa tabella B. Per quanto non è disposto dal presente Regolamento, il rapporto di impiego del personale dell’Ente, assunto eccezionalmente è regolato dal D. L. 13-11-1924-III n. 1825 e sue successive modificazioni.

Art. 20.

Il personale di gruppo A è per norma scelto fra funzionari distaccati da Amministrazioni ed Enti Pubblici. Il personale che proviene da altra Amministrazione mantiene la posizione giuridica e lo stesso trattamento di cui fruiscono i pari grado in servizio, presso la propria Amministrazione, dalla quale continuano a dipendere amministrativamente. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente può deliberare che sia concessa la personale distaccato e non distaccato, ritenuto meritevole, una gratificazione annua non superiore all’ammontare di una mensilità di stipendio. Per il personale distaccato si tiene conto delle gratificazioni ottenute annualmente dalle Amministrazioni di provenienza.

Il Consiglio di Amministrazione – La gestione e suo controllo

Art. 21.

L’Amministrazione e la gestione patrimoniale dell’Ente sono affidate alla Commissione Nazionale in sede di Consiglio di Amministrazione.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Capo Ufficio Amministrazione ed Economato, che redige e conserva i verbali delle sedute da sottoporre all’approvazione del Ministero delle Finanze.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio di previsione almeno due mesi prima dell’inizio dell’esercizio ed il consuntivo delle spese non oltre i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Il primo esercizio dell’Ente si chiude il 30 giugno dell’anno al quale si riferisce; qualora l’Ente abbia iniziato la sua gestione nel secondo semestre dell’anno finanziario l’esercizio si chiude al 30 giugno dell’anno successivo. Il primo bilancio di previsione deve essere tuttavia deliberato entro tre mesi dal giorno dell’inizio del funzionamento dell’Ente. Nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dell’Ente, sono compresi i bilanci ed i conti consuntivi delle Province tenuti distinti per ciascuna Provincia.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce tutte le altre norme necessarie alla regolare amministrazione dell’Ente e la gestione del suo patrimonio. Esercita tutte le altre attività demandategli dalla legge.

Art. 23.

I revisori esaminano il bilancio preventivo dell’Ente ed il conto consuntivo, compresi i bilanci preventivi ed i conti consuntivi delle Province, ed esercitano tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione.

I Revisori intervengono con voto consultivo a tutte le adunanze della Commissione Nazionale in sede di Consiglio di Amministrazione.

L’assistenza ai profughi indigenti

Art. 24

Agli effetti dell’assistenza sono equiparati ai profughi sfollati:

a)      coloro che provengono dalle Province invase dal nemico, perché sinistrati o per timore giustificato di danno e rappresaglie, ovvero per ordine dell’autorità militare;

b)      coloro i quali, trovandosi temporaneamente al di fuori della loro residenza abituale in terra invasa sono rimasti nelle terre non occupate, privi di reddito o di aiuto;

c)      coloro che, pur risiedendo abitualmente nelle terre non occupate tuttavia traevano i loro mezzi di sussistenza dalle rendite di patrimoni esistenti nelle terre invase;

d)      i nativi delle terre invase che traevano i loro mezzi di sussistenza da parenti militari o impiegati, che per ragioni di servizio si trovano attualmente nelle terre invase.

Art. 25

Le modalità delle domande di assistenza, le caratteristiche del libretto di profugo e tutte le altre norme per la procedura e l’attuazione dell’assistenza ai profughi sono stabilite dalla Direzione Generale dell’Ente, in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

Colui che, rientrando in una delle categorie di cui al precedente articolo 24 chiede assistenza all’Ente deve dare la prova della sua condizione di profugo e dello stato di disagio in cui versa. La domanda viene presentata alla Commissione Provinciale istituita presso la Prefettura. La decisione sulla domanda deve essere immediata.

Art. 27

Alla Commissione Provinciale, in sede di decisione sulla qualifica di profugo, interviene un funzionario della Prefettura designato dal Capo della Provincia.

Art. 28

La Commissione Provinciale, se ritiene fondata la domanda, riconosce al richiedente la qualifica di profugo rilasciandogli il relativo libretto, e se riconosce anche che egli versa in stato di disagio per le contingenze belliche, decide sulla forma ed entità dell’assistenza in relazione alle reali esigenze del profugo e alle possibilità del bilancio delle Province. Contro la decisione della Commissione Provinciale, che nega la qualifica di profugo o la condizione del disagio, l’interessato può ricorrere al Capo della Provincia, che decide con provvedimento definitivo.

Disposizioni varie

Art. 29

Ai fini tributari, l’Ente è parificato all’Amministrazione dello Stato; però per gli atti e documenti posti in essere fra l’Ente e gli assistiti non è dovuta nessuna tassa e imposta.

Art. 30

A richiesta del Presidente della Commissione Provinciale, le Amministrazioni Pubbliche e le Società o Ditte private che esercitano l’industria, il commercio o l’agricoltura sono obbligate ad assumere in servizio i profughi riconosciuti indigenti ed in possesso dell’apposito libretto rilasciato loro dall’Ente, nel limite di un profugo per ogni 10 o frazione di 10 operai od impiegati già in servizio presso dette Amministrazioni, Società o Ditte. Il Capo della Provincia cura l’esecuzione di questa disposizione.

Art. 31

Il Capo della Provincia designa un Commissario scelto tra i funzionari della P.S., cui sono deferiti i poteri di requisizione di alloggi per l’ospitalità ai profughi, con effetto immediato, in base alle necessità prospettategli dalle Commissioni Provinciali. Entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento Commissariale di requisizione chi si sente leso dal provvedimento stesso, può ricorrere al Capo della Provincia. La decisione del Capo della Provincia è definitiva.

Art. 32

Alle dette dipendenze della Direzione Generale dell’Ente, viene istituito un Ispettorato Femminile, col compito di formulare proposte circa l’assistenza da attuare a favore delle donne e dei bambini profughi: l’Ispettorato è costituito da un’Ispettrice Generale e da quattro ispettrici, e può avere un Ufficio di Segreteria.

Art. 33

Presso ciascuna Commissione Provinciale sono costituiti dei Comitati di cittadine, che, recandosi presso le famiglie profughe, si rendano conto della situazione delle donne e dei bambini e la rappresentino alla stessa Commissione Provinciale, per ottenere l’assistenza materiale e morale in base alle direttive dell’Ispettorato femminile e dell’Ente.

Art. 34

Nella prima applicazione del decreto istitutivo dell’Ente e del relativo Regolamento, è in facoltà del Presidente dell’Ente, agli effetti dell’inquadramento del personale, di prescindere dal titolo di studio previsto dalla tabella di cui all’allegato A.

Art. 35

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e dovrà essere inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, addì 15 giugno 1944-XXII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

Omettiamo di riportare le tabelle A e B (nda)

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 22 giugno 1944-XXII, n. 396

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 160 del 11 luglio 1944)

Estensione ai profughi delle province invase del Lazio e degli Abruzzi e Molise delle provvidenze di cui al decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII, n. 798

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII, n. 798 che istituisce l’Ente Nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase delle regioni: Sardegna, Sicilia, Corsica, Calabria, Lucania, Puglie e Campania;

Considerata la situazione in cui sono venuti a trovarsi successivamente i cittadini profughi delle province invase delle regioni Lazio ed Abruzzi e Molise;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il primo capoverso dell’articolo 5 del decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798 è sostituito dal seguente:

“L’attività dell’Ente viene esercitata attraverso le seguenti sezioni: la Sezione Sardegna, la Sezione Sicilia, la Sezione Corsica, la Sezione Calabria, la Sezione Lucania, la Sezione Puglie, la Sezione Campania, la Sezione Lazio, la Sezione Abruzzi e Molise”.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto 20 novembre 1943-XXII n. 798 e riferentisi alle province invase delle regioni considerate nell’articolo 5 dello stesso decreto vengono estese alle province invase del Lazio e degli Abruzzi e Molise.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, addì 22 giugno 1944-XXII

MUSSOLINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 24 luglio 1944-XXII, n. 495

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 198 del 25 agosto 1944)

Estensione delle provvidenze di cui al decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII, n. 798 ai profughi delle province invase delle Marche, della Toscana e dell’Umbria.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1943-XXII, n. 798 che istituisce l’Ente Nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase delle regioni: Sardegna, Sicilia, Corsica, Calabria, Lucania, Puglie e Campania;

Visto il decreto 22 giugno 1944-XXII, n. 396, che estende l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase alle regioni del Lazio e degli Abruzzi e Molise;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il primo capoverso dell’articolo 5 del decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798, modificato con il decreto 22 giugno 1944-XXII, n. 396, è sostituito dal seguente:

“L’attività dell’Ente viene esercitata attraverso le seguenti sezioni: la Sezione Sardegna, la Sezione Sicilia, la Sezione Corsica, la Sezione Calabria, la Sezione Lucania, la Sezione Puglie, la Sezione Campania, la Sezione Lazio, la Sezione Abruzzi e Molise, la Sezione Marche, la Sezione Umbria, la Sezione Toscana”.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel decreto 20 novembre 1943-XXII n. 798, e riferentisi alle province invase delle regioni considerate nell’articolo 5 dello stesso, integrate con il decreto del 22 giugno 1944-XXII, n. 396, vengono estese alle province invase delle Marche, dell’Umbria e della Toscana.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Dal Quartier Generale, addì 24 luglio 1944-XXII

MUSSOLINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 8 novembre 1944-XXIII, n. 909.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 7 del 10 gennaio 1945)

Modifica dell’articolo 2 del decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798, riguardante l’istituzione dell’Ente nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

E CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798, riguardante l’istituzione dell’Ente Nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D’intesa col Ministro delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alla fine del 1° comma dell’articolo 2 del decreto 20 novembre 1944-XXI, n. 798 è aggiunto il seguente inciso: “In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l’Ente è presieduto da un Vice Presidente da nominarsi con decreto del Duce Capo del Governo su designazione del Presidente dell’Ente”.

Art. 2.

Il 2° comma dell’articolo 6 del predetto decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798 è sostituito dal seguente: “Egli, seguendo le direttive del Presidente, ha la direzione e la responsabilità del funzionamento dell’Ente del cui andamento risponde al Presidente”.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 8 novembre 1944-XXIII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 8 novembre 1944-XXIII, n. 910.

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 7 del 10 gennaio 1945)

Modifica al decreto 15 giugno 1944-XXII, n. 519, recante norme integrative ed esecutive del provvedimento istitutivo dell’Ente nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

E CAPO DEL GOVERNO

Visto il decreto 15 giugno 1944-XXII, n. 519, recante norme integrative ed esecutive del decreto 20 novembre 1943-XXII, n. 798 istitutivo dell’Ente Nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase;

Sentito il Commissario Nazionale del Lavoro;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

D’intesa col Ministro delle Finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il comma b) ed il comma d) dell’articolo 11 del decreto 15 giugno 1944-XXII, n. 519 sono sostituiti dai seguenti:

“b) risponde al Presidente di tutta l’Amministrazione ed di tutto il personale di cui, per delega del Presidente stesso, è capo”.

“d) propone al Presidente i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del personale, ivi compreso il licenziamento”.

Art. 2.

Il 1° comma dell’articolo 17 del decreto 15 giugno 1944-XXII, n. 519 è sostituito dal seguente: “La Direzione Generale è costituita da un Ufficio Segreteria e Personale; da un Ufficio Amministrazione ed Economato; da un Ufficio Stampa, Propaganda e Studi relativi ai problemi interessanti i profughi e le terre invase; da un Ufficio Legale e da un Ufficio Statistica. Gli uffici periferici sono costituiti da un Ufficio Assistenza e da un ufficio Amministrazione ed Economato; il numero degli impiegati per questi uffici può essere superiore, su proposta del Presidente della Commissione Provinciale e su autorizzazione del Direttore Generale, a quello previsto dal precedente articolo 15″.

Art. 3.

All’articolo 32 del decreto 15 giugno 1944-XXII, n. 519 è aggiunto il seguente comma:

“La nomina dell’Ispettrice Generale e delle Ispettrici è fatta dal Presidente dell’Ente, su proposta del Direttore Generale, previo nulla osta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 8 novembre 1944-XXIII

MUSSOLINI

Il Ministro delle Finanze: PELLEGRINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 15 dicembre 1944-XXIII, n. 985.

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 32 del 8 febbraio 1945)

Sospensione dei termini in materia di assistenza sociale nelle zone invase dal nemico.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Sulla proposta del Ministro dell’Economia Corporativa, di concerto con i Ministri per la Giustizia e per le Finanze;

Visto il D. L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il D. L. 23 agosto 1917, n. 1450;

Visto il D. L. 17 agosto 1935, n. 1765 e successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138;

Visto il D. L. 17 giugno 1937, n. 1048, convertito in legge con la legge del 25 ottobre 1938, n. 2233 e successive disposizioni integrative e modificative;

Vista la legge 10 giugno 1940, n. 653, e successive disposizioni integrative e modificative;

Visto il D. L. 3 ottobre 1941, n. 1345, convertito in legge con la legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo Unico

In materia di previdenza e di assistenza sociale il corso dei termini stabiliti dalle norme in vigore per esercitare le azioni per il conseguimento delle prestazioni per la presentazione dei ricorsi in via amministrativa e per la prescrizione dei tributi, è sospeso, nelle zone occupate dal nemico, dal giorno dell’occupazione e fino a sei mesi dalla fine dell’occupazione stessa.

È sospeso altresì fino a sei mesi dalla fine della guerra il corso dei termini per l’esercizio delle azioni e per la presentazione dei ricorsi nei confronti di lavoratori residente nell’Italia libera che hanno congiunti nelle zone occupate dal nemico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia, e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

Quartier Generale, addì 15 dicembre 1944-XXIII

MUSSOLINI

Il Ministro per l’Economia Corporativa: TARCHI

Il Ministro per la Giustizia: PISENTI

Il Ministro per le Finanze: PELLEGRINI

Visto il Guardasigilli: PISENTI

L’ultimo provvedimento relativo all’Ente Nazionale per l’assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase (E.N.A.P.I.) risale al 1 aprile 1945 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, n. 73 – e consiste nell’istituzione del Comitato Assistenza Italiani Rimpatriati dall’Estero (C.A.I.R.E.), inquadrato nell’ENAPI; ma ne omettiamo il testo in quanto non pertinente con la materia trattata.

Va notato che vi furono ben 36 decreti emanati dal Ministero delle Finanze circa variazioni alle previsioni di spesa dei vari Ministeri, Enti ed Aziende Autonome; nel riportare i numeri delle Gazzette Ufficiali d’Italia su cui vennero pubblicati, evidenzierò in neretto quelli dove compaiono somme destinate al Ministero dell’Interno per l’assistenza dei profughi e degli sfollati.

1943:

G.U.I. numeri 270 e 301

1944:

G.U.I. numeri 35, 37, 46, 47, 69, 70, 90, 105, 120, 138, 151, 177, 211, 231, 246, 280, 297 e 303

1945:

G.U.I. numeri 13, 43, 71 e 72

Risposte

  1. Sono inserito nel libretto di profugo da terre invase intestato a mio padre (fu) Paolo. sin dalla nascita avvenuta a Milano i 5/2/45. Oggi la prefettura di Napoli non mi rilascia l’attestato do profugo asserendo che la categoria “da terre invase” non è prevista dalle leggi in vigore. Vi risulta?

    • Purtroppo sì Carlo, un’altra delle anomalie burocratiche (o dell’ignoranza) della legislazione vigente


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