Legislazione RSI

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA CHIESA CATTOLICA

Estratti dai verbali delle riunioni del Consiglio dei Ministri della RSI

Nella seduta del 31 agosto 1944

su proposta del Duce, Ministro degli Affari Esteri,

ratifica:

1)   Schema di decreto recante modifiche alle norme vigenti circa l’autorizzazione agli acquisti ed ai contratti degli Enti di Culto ed Istituti Ecclesiastici;

2)    Schema di decreto che apporta modifica alla legge sul fondo Culto (si veda il paragrafo “Disposizioni riguardanti il Fondo per il Culto“);

3) Aumento degli assegni a favore del Clero congruato

1) Decreto Legislativo del Duce, 3 ottobre 1944, n.665

“Modifiche alle norme vigenti circa l’autorizzazione agli acquisti ed ai contratti degli Enti di Culto ed Istituti Ecclesiastici”

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia n.248 del 23 ottobre 1944)

Al decreto si allega la relazione:

Il funzionamento dei servizi affidati a questa Direzione Generale ha posto in luce la urgente necessità di apportare alcune varianti alle norme legislative e regolamentari, che ne disciplinano la materia in modo da snellire la procedura.

Tale necessità si è dapprima manifestata nei riguardi delle autorizzazioni per gli acquisti e per gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, autorizzazioni che vengono accordate in seguito ad istanza dei legali rappresentanti degli enti e istituti di culto.

Siffatta materia è disciplinata dagli articoli 9 della legge del 27 maggio 1929, n.848 e dal regolamento successivo approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n.2262 i quali stabiliscono che le autorizzazioni agli acquisti vengono concesse con decreto del Capo dello Stato.

Questa norma trae origine dalla legge sarda del 5 giugno 1850, via via estesa a tutta l’Italia e si riconnette alle varie prerogative e forme d’emergenza godute dalla Monarchia in materia beneficiata, quali la regalia sovrana (art. 18 dello Statuto), il diritto di avocare le rendite dei benefici vacanti (per cui l’atto di presa di possesso veniva denominato “di riduzione a mano regia”), il regio placet e il regio exequatur (art. 16 della legge sulle Guarentigie), il regio patronato (art. 15 della stessa legge), il terzo pensionabile delle province siciliane.

A tutte queste prerogative e forme di ingerenza venne fatta esplicita rinunzia col Concordato del 1929 colla Santa Sede (art. 24 e 25); nulla è stato innovato invece nei riguardi delle autorizzazioni agli acquisti, dato il loro speciale carattere di vigilanza sugli Enti di Culto.

Esso si esplica però senza alcuna discriminazione per cui l’intervento del Supremo potere dello Stato ha luogo moltissime volte, anzi nella maggior parte dei casi, per atti di trascurabile importanza.

È apparso pertanto necessario apportare alle vigenti disposizioni opportune modifiche, predisponendo l’unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre all’approvazione di V. E., il quale prevede anzitutto che alle autorizzazioni di cui si discute si faccia luogo con decreto ministeriale per gli atti di maggiore importanza e con decreto prefettizio per gli altri, in tal modo viene deferita ai Capi delle provincie la competenza a provvedere similmente a quanto avveniva nell’epoca preconcordataria quando, in virtù del R. D. 8 febbraio 1923, n.278, i Procuratori Generali presso le Corti d’Appello avevano facoltà di autorizzare gli enti di culto ad acquistare sia a titolo oneroso che gratuito.

Coi successivi articoli dell’allegato schema di Decreto e sempre allo scopo di sveltire i servizi, verrebbe ampliata la competenza dei Capi delle Provincie circa le autorizzazioni da concedersi agli enti di culto per compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, verrebbe altresì conferito ai Capi Provincia una limitata competenza a provvedere anche nei riguardi dei benefici vacanti e di quelli sottoposti a sequestro, finora sottratti alla tutela prefettizia.

(RSI, Interno, fasc. 70)

3) Dalla Serie Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo risulta presentato in questa seduta lo schema di decreto legislativo per l’aumento degli assegni supplementari di culto. Si allegano:

a) relazione:

In seguito all’aumento del 30% degli stipendi, paghe ed assegni corrisposti ai dipendenti dello Stato ed altri Enti Pubblici è stata frequentemente segnalata l’opportunità di un analogo provvedimento a favore del Clero congruato.

Per quanto gli assegni supplementari di congrua, per la loro diversa natura giuridica, non possono essere assimilati agli stipendi, ecc. dei dipendenti pubblici, pur tuttavia, gli assegni stessi rivestono un carattere essenzialmente alimentare per cui non possono che adeguarsi alla misura del minimo indispensabile per vivere, in relazione alle condizioni del momento.

Del resto tale principio è stato espressamente stabilito con gli stessi Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929, impegnandosi lo Stato a continuare a corrispondere ai Curatori di anime un assegno supplementare di congrua non inferiore a quello “Reale” allora corrisposto.

Ciò stante si è predisposto l’unito schema di Decreto Legislativo col quale l’aumento del 12% sugli assegni supplementari di congrua, per decime abolite, per spese di Culto e per gli assegni ex erariali, a favore degli Organi Diocesani, Parroci, Vicari Curati ed Economi Spirituali stabilito con D. L. 23 febbraio 1942, n.162 viene ulteriormente elevato del 30% a decorrere dal 1 luglio 1944 fino alla fine dell’attuale conflitto.

Con tale provvedimento, nel mentre rimane inalterato l’attuale limite di congrua, si viene incontro con provvidenze contingenti, ai bisogni strettamente necessari del clero congruato, che pur ha risentito e risente delle perturbazioni economiche derivanti dallo stato di guerra.

Il provvedimento stesso inoltre, verrà anche a dimostrare che la Repubblica Sociale sa venire incontro alle necessità del Clero, senza far ricadere su di esso le colpe ed i traviamenti di cui hanno dato prova alcuni dei suoi componenti.

b) testo del provvedimento:

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Veduto l’articolo 6 del d.l. 23 febbraio 1942, n.162,

Ritenuto lo stato di necessità derivante da cause di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con quello delle Finanze;

DECRETA

Articolo 1

Gli assegni fissi stabiliti a favore del Clero congruato, già elevati del 12% a partire dal 1 luglio 1941, sono ulteriormente aumentati del 30% con decorrenza 1 luglio 1944, per tutta la durata della guerra.

Articolo 2

Il Ministro delle Finanze è autorizzato con proprio decreto a disporre le necessarie variazioni del bilancio del Fondo per il Culto per far fronte alle spese anzidette.

Articolo 3

Il presente decreto legislativo verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

(RSI, Ministero della Giustizia, Gab., Ufficio Legislativo, Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1944, Interno, fasc. 4).

Nella seduta del 12 ottobre 1944

su proposta del Duce, Ministro degli Affari Esteri,

ratifica:

-          Schema di decreto circa l’attribuzione al Ministero dell’Interno della competenza dei Capi delle Province nei riguardi del Clero con trattamento economico ex regime austro-ungarico.

Si allegano:

a) relazione:

Il Clero delle province annesse dopo la guerra 1915-1918, avente diritto al trattamento economico ex regime austro-ungarico, è amministrato, a norma delle vigenti disposizioni, dai Capi delle Province, limitandosi il Ministero dell’Interno (Direzione Generale del Fondo per il Culto) all’esecuzione dei provvedimenti dai medesimi adottati.

In dipendenza dell’occupazione nemica delle province Dalmate, molti sacerdoti aventi diritto al trattamento predetto non hanno potuto rientrare nella propria residenza, e pertanto nei confronti dei medesimi non è possibile adottare provvedimenti di amministrazione e di disciplina.

Tale situazione, oltre ad intralciare la regolare amministrazione del personale ecclesiastico predetto, arreca allo stesso un grave danno finanziario, in quanto lo priva della possibilità di percepire le proprie competenze.

Ciò stante, si è ritenuta l’opportunità di predisporre l’unito schema di decreto legislativo, che prevede l’attribuzione al Ministero dell’Interno, fino a sei mesi dalla cessazione dell’attuale conflitto, delle competenze dei Capi delle Province nei riguardi del Clero con trattamento economico ex regime austro-ungarico, in tutti i casi nei quali le relative attribuzioni non possano esercitarsi dai Capi delle Province in dipendenza dello stato di guerra.

b) testo del provvedimento:

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell’Interno, d’intesa col Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Articolo 1

Fino a sei mesi dalla cessazione dell’attuale conflitto, la competenza attribuita dalle disposizioni vigenti ai Capi delle Province nei riguardi del Clero con trattamento economico ex regime austro-ungarico, è demandata al Ministero dell’Interno, in tutti i casi nei quali le relative attribuzioni non possono essere esercitate dai Capi delle Province in dipendenza dello stato di guerra.

Articolo 2

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia, sarà inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

(RSI, Interno, fasc. 123)

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FONDO PER IL CULTO

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE del 10 ottobre 1944-XXII n.752

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia n. 267 del 15 novembre 1944)

Sospensione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, delle funzioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo per il culto.

IL DUCE

DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

Visti la legge 27 maggio 1929 n.810 e relativo regolamento approvato con D. 2 dicembre 1929 n.2262;

Su proposta del Ministero dell’Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art.1.

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione del Fondo per il culto sono sospese fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra e tutte le attribuzioni spettanti per legge al Consiglio medesimo vengono devolute al Ministro dell’Interno.

Art.2.

Contro le decisioni adottate dal Ministro dell’Interno può proporsi azione giudiziaria ai sensi dell’art. 66 del decreto 29 gennaio 1931 n.227.

Art.3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti, entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dal Quartier Generale, addì 10 ottobre 1944-XXII.

MUSSOLINI

Il Ministro dell’Interno: BUFFARINI

Visto Il Guardasigilli: PISENTI

Si allega la relazione:

Con il trasferimento del Ministero alla Sede Nord e con il mancato riconoscimento della Repubblica da parte della Santa Sede, cui era stato attribuito il diritto della nomina di una parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto, il Consiglio stesso cessò di funzionare, con grave discapito degli interessi del Clero e con turbamento della regolarità dei servizi dell’Amministrazione.

Poiché è necessario normalizzare tale funzione, si è predisposto l’unito schema di Decreto Legislativo, mediante il quale è sospesa, fino a sei mesi dopo la cessazione delle ostilità, l’attività del Consiglio di Amministrazione e ne sono devolute temporaneamente le mansioni al Ministero dell’Interno.

Effettivamente lo schema proposto riflette una materia molto delicata, in quanto l’articolo 26 del Decreto Luogotenenziale 7 luglio 1886, n.3036, sulla sospensione delle Corporazioni Religiose, che previde per la prima volta la creazione ed il funzionamento del Consiglio di Amministrazione del Fondo per il Culto, rivive implicitamente nell’articolo 29 lett. E del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede.

Non v’è dubbio che il Concordato costituisce un complesso normativo di diritto internazionale al pari del Trattato (il “simul stabunt aut simul cadent” formulato da Pio XI non ha mai avuto opposizioni in dottrina); e, pertanto, le sue disposizioni non potrebbero essere modificate altro che previo accordo tra le Parti Contraenti.

Ma è vero d’altro canto, che molte pratiche sono ferme in attesa dell’esame da parte del Consiglio che, anche se non fosse decaduto per decorso di termini, non potrebbe egualmente funzionare a causa delle presenti circostanze.

D’altra parte, qualsiasi surrogato giuridico del predetto Consiglio costituirebbe parimenti unilaterale modifica di una norma di diritto internazionale.

Sembra invece che a giustificazione della modifica, apportata con il proposto provvedimento, può invocarsi lo stato di necessità derivante dall’impossibilità di accordarsi con l’altra Parte Contraente a causa delle attuali contingenze.

Del resto, il provvedimento che si propone, sospendendo l’attività del Consiglio di Amministrazione e devolvendone contemporaneamente le mansioni al Ministero dell’Interno, mentre esaurisce in tale guisa il procedimento amministrativo, lascia però in vita la guarentigia giurisdizionale secondo il disposto dell’articolo 66 del Regio Decreto 29 gennaio 1931, n.227.

Con ciò è vietato il sospetto di un qualsiasi arbitrio.

Ed il provvedimento stesso, infine, varrà anche a dimostrare che la Repubblica Sociale si preoccupa di affrontare e risolvere qualsiasi difficoltà che in questo caso peraltro sarebbe meramente formale, per assicurare la regolarità dei servizi dell’Amministrazione e soprattutto per venire incontro alle reali necessità del Clero.

Per una cronologia degli interventi in questo ambito, negli anni del regime fascista, riporto di seguito le leggi ed i decreti approvati a partire dal 1923 dal governo Mussolini. È bene ricordare che questo ente esisteva dal 1899, quando versava una somma di L. 900 per ogni sacerdote, e la questione romana era ancora aperta. Il materiale qui riportato è estratto dalla Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti; la lettura completa dei singoli decreti e/o leggi darà modo al lettore di comprendere il funzionamento dell’Ente e la cura nella sua gestione operata da parte del Regno d’Italia. Vanno poi considerate le innumerevoli disposizioni – economiche e religiose – a favore di parrocchie, monasteri ed altri enti di culto, che vanno dall’Eritrea alla Valle d’Aosta, di cui ci è possibile riportare solamente quelli relativi al periodo della Repubblica Sociale.

1923

R. D. 4 marzo 1923, n.471. – Sospensione del collocamento a riposo degli attuali direttore generale, vicedirettore generale e ispettore generale del Fondo per il Culto fino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche per il personale di quell’amministrazione.

R. D. Legge 11 marzo 1923, n.579. – Variazioni di bilanci dell’Amministrazione del Fondo per il Culto e del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, per l’esercizio 1921-1922.

1924

R. D. Legge 20 marzo 1924, n.471. – Proroga del termine per il riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del Fondo per il Culto.

R. D. 29 giugno 1924, n. 1086. – Riordinamento dei servizi dipendenti dalla soppressa Direzione generale del Fondo per il Culto.

R. D. Legge 18 settembre 1924, n.2096. – Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il Culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario in deroga ai RR. decreti 30 settembre 1923, n.3084 e 8 maggio 1924, n.843.

Id. id. 28 dicembre 1924, n.2188. – Variazioni al bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto, per l’esercizio finanziario 1924-1925, in dipendenza di autorizzazione di spese per la costruzione di una cattedrale cattolica in Tripoli.

1925

R. D. 18 gennaio 1925, n.30. – Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto, per l’esercizio 1924-1925.

Id. 15 febbraio 1925, n.215. – Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto, per l’esercizio 1924-1925.

Id. 4 maggio 1925, n.771. – Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’Amministrazione del Fondo per il Culto.

R. D. Legge 4 giugno 1925, n.923. – Variazioni compensative al bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto, per l’esercizio finanziario 1924-1925.

Legge 6 dicembre 1925, n.2176. – Conversione in legge del R. decreto legge 18 settembre 1924, n.1496: “Autorizzazione ad assumere in servizio temporaneo presso il Fondo per il Culto, per i lavori di liquidazione dei supplementi di congrua al clero, personale straordinario, in deroga ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n.3084, e 8 maggio 1924, n.843″.

1926

Legge 21 marzo 1926, n.442. – Esonero del Fondo per il Culto e del Fondo di beneficienza e di religione della città di Roma dal pagamento della tassa di manomorta[1].

R. D. 9 luglio 1926, n.1232. – Norme per le promozioni nel personale dell’Amministrazione del Fondo per il Culto.

R. D. Legge 3 settembre 1926, n.1612. – Provvedimenti relativi all’Amministrazione del Fondo per il Culto.

1927

Legge 14 aprile 1927, n.514. – Provvedimenti relativi all’Amministrazione del Fondo per il Culto e del Fondo di religione e beneficienza della città di Roma e agli uffici del Ministero della Giustizia e degli affari di culto.

Legge 22 maggio 1927, n.794. – Conversione in legge del R. decreto legge del 3 settembre 1926, n.1616 riguardante provvedimenti relativi all’Amministrazione del Fondo per il Culto.

1928

R. D. 3 agosto 1928, n.1999. – Conferma in servizio del personale a ferma temporanea nell’Amministrazione del Fondo per il Culto.

1929

R. D. 27 maggio 1929, n.878. – Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell’Amministrazione del Fondo per il Culto, per l’esercizio finanziario 1928-1929.

Id. 2 agosto 1929, n.1468. – Conferma in servizio, per altri sei mesi, del personale, a ferma temporanea, dell’Amministrazione del Fondo per il Culto.

Legge 27 giugno 1929, n.1130. – Convalidazione del R. decreto 27 maggio 1929, n.878., riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese dell’Amministrazione del Fondo per il Culto per l’esercizio 1928-1929.

R. D. 31 ottobre 1929, n.2070. – Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo per il Culto.

Id. 14 novembre 1929, n.2145. – Sistemazione dei rapporti tra il Fondo per il Culto e il Demanio dello Stato in ordine ai beni immobili provenienti da enti ecclesiastici soppressi e tuttora in possesso del Fondo medesimo.

Id. 23 dicembre 1929, n.2298. – Conferma in servizio del personale temporaneo dell’Amministrazione del Fondo per il Culto.

1930

(le leggi ed i decreti di questo anno sono raccolte nella sezione del Ministero della Giustizia e degli affari di culto)

R. D. 13 gennaio 1930, n.18. – Assunzione di 10 agenti subalterni nel ruolo degli inservienti presso il Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Id. 11 gennaio 1930, n. 11. – Sistemazione dei servizi e del personale della Direzione generale del Fondo per il Culto nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.

R. D. 20 giugno 1930, n. 890. – Sistemazione del personale subalterno del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

1931

R. D. 16 febbraio 1931, n. 202. – Conferma in servizio del personale a ferma temporanea dell’Amministrazione del Fondo per il Culto.

Id. 24 luglio 1931, n. 972. – Conferma fino al 31 dicembre 1931, del personale avventizio in servizio presso la Direzione Generale del Fondo per il Culto.

Aggiungo anche due decreti legge inerenti il clero:

R. D. 29 giugno 1931, n. 227. – Approvazione del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione di supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per le spese di culto al clero.

1932

R. D. 22 febbraio 1932, n. 152. – Conferma in servizio, dal 1 gennaio al 30 giugno 1932, dei quattordici impiegati a ferma temporanea della Direzione generale del Fondo per il Culto.

Id. 17 marzo 1932, n. 446. – Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo per il Culto.

Id. 15 settembre 1932, n. 1028. – Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio del Fondo per il Culto, per l’esercizio finanziario 1932-1933.

1933

R. D. 13 marzo 1933, n. 609. – Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo per il Culto.

1935

R. D. 19 settembre 1935, n. 1909. – Iscrizione di rendita pubblica a favore del Fondo per il Culto.

Negli anni 1934, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 e 1943 non sono presenti, nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d’Italia, altri provvedimenti relativi al Fondo per il Culto. Non rientrano, ovviamente, in questa casistica, tutte le disposizioni a favore di chiese, parrocchie, monasteri ed enti ecclesiastici di diversa natura, così come le modifiche, ampliamenti e ridefinizioni varie delle clausole del Concordato, per cui si può andare a rintracciare, negli Indici degli anni del regime fascista, gli avvenuti ritocchi sotto la voce “Concordato”, “Santa Sede” oppure sotto la dicitura generica di “Trattati diplomatici”.

Riportiamo alcuni estratti, riguardanti il Fondo per il Culto, dalle tabelle che stabilivano le variazioni della previsione di spesa di taluni Ministeri o le loro maggiori assegnazioni.

VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DI SPESA DI TALUNI MINISTERI

Dal Sommario della Gazzetta Ufficiale d’Italia del 24 febbraio 1944-XXII n. 45

Variazioni degli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, nonché ai bilanci di alcune aziende autonome per l’esercizio finanziario 1943-1944 ed altri documenti di carattere finanziario.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto 8 ottobre 1943 del DUCE della Repubblica Sociale Italiana, sulla sfera di competenza e funzionamento degli organi di Governo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d’Italia del 22 detto, n.247;

Ritenuta l’urgente e indifferibile necessità di provvedere in dipendenza dell’attuale situazione;

Viste le leggi 17 giugno 1943, n.538; 10 giugno 1943, n.533; 17 maggio 1943, n.444 e 476; 10 giugno 1943, n.534, 535 e 537; 17 maggio 1943, n.473, 477 e 464; 10 giugno 1943, n.536;

Decreta:

Art. 1

(…)

Art. 2

Nei bilanci dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato e di quella del Fondo per il Culto, dei patrimoni riuniti ex economali, dell’Azienda Autonoma delle Poste e dei Telegrafi e dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici per l’esercizio finanziario 1943-1944 sono introdotte le variazioni di cui annessa tabella B

Tabella B

2. Bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto

a)      In aumento

Cap. n.3 – Sussidi al personale in servizio, ecc…                                     L. 10.000

Cap. n.4 – Sussidi ad impiegati cessati e alle loro famiglie                        L.   8.000

Totale degli aumenti                     L. 18.000

b)      In diminuzione

Cap. n.34 – Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine            L. 18.000

1) Nella Tabella B del DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1944-XXII, n. 167 – inerente le maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l’esercizio finanziario 1943-1944 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra – relativo alle variazioni ai bilanci di aziende autonome per l’esercizio finanziario 1943-1944, compariva nel bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto:

Spesa:

a)      in aumento:

Cap. n. 27 – “Spese casuali”                                                                         L. 200.000

b)      in diminuzione:

Cap. n. 24 – “Assegni vari nonché per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle colonie italiane, ecc…”                                                                      L. 200.000

2) Nella Tabella B del DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1944-XXIII, n. 873 – inerente le variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, nonché ai bilanci di alcune aziende autonome, per l’esercizio finanziario 1944-1945 ed altri provvedimenti di carattere finanziario – relativo alle variazioni ai bilanci di aziende autonome per l’esercizio finanziario 1944-1945, compariva nel bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto:

Spesa:

a)   in aumento:

Cap. n. 3 – Sussidi al personale in servizio nell’Amministrazione Centrale L. 20.000

Cap. n. 27 – Spese casuali                                                                             L. 30.000

Totale aumenti: L. 50.000

b)       in diminuzione:

Cap. n. 4 – Sussidi ad impiegati cessati ed alle loro famiglie                                    L. 20.000

Cap. n. 35 – Fondo di riserva per spese impreviste                                       L. 30.000

Totale diminuzioni: L. 50.000

3) Nella Tabella B del DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1944, n. 547 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale d’Italia n. 211 del 9 novembre 1944) – inerente le maggiori assegnazioni agli stati di previsione di spesa di taluni Ministeri per l’esercizio finanziario 1944-1945 per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra, compariva nel bilancio dell’Amministrazione del Fondo per il Culto:

Spesa:

a)      in aumento:

Cap. n. 27 – “Spese casuali”                                                                         L. 26.000

b)      in diminuzione:

Cap. n. 35 – “Fondo di riserva per le spese impreviste”                               L. 26.000


[1] Possesso inalienabile (cioè non trasmissibile ad altri) di una massa di beni, solitamente fondiari.

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